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SOSPENSIONE DELLA PATENTE

Consiste nel divieto di condurre veicoli per un determinato periodo di tempo (15 giorni, 2 anni, ecc.) ed è una sanzione accessoria (cioè che si accompagna ad altre sanzioni, come multe, perdita di punti, ecc.) che consegue alla violazione di alcuni articoli del Codice della strada. La sospensione della patente è disposta quando: - il conducente guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti (droghe) o in stato di ebbrezza alcolica oppure rifiuta di sottoporsi agli accertamenti sul suo eventuale stato di ebbrezza alcolica (in tal caso avviene il ritiro immediato della patente, la sospensione e la revisione della patente, nonché la decurtazione dei punti e, talvolta, anche l’arresto); - il conducente fugge senza prestare soccorso alla persona investita; - si circola, in autostrada, sulla corsia di emergenza in casi non previsti dal codice della strada; - si superano di oltre 40 km/h i limiti massimi di velocità; - il neopatentato circola senza rispettare le limitazioni sui veicoli e sulle velocità; - il conducente circola abusivamente con veicolo sottoposto a sequestro; - si sono falsificati o contraffatti i documenti relativi all’assicurazione del veicolo. La sospensione non viene disposta quando si perdono definitivamente i requisiti fisici, psichici o morali (in questi casi è disposta la revoca), né quando sorgono dubbi sulla persistenza dei requisiti prescritti o contestualmente alla comunicazione di azzeramento dei punti (in questi casi si dispone la revisione). Non comportano sospensione della patente, ma solo multe e perdita di punti della patente, superare di 20 km/h i limiti massimi di velocità, non essere in grado di esibire il segnale mobile di pericolo, lasciare il veicolo in sosta negli spazi destinati ai disabili. Comportano solo una multa circolare senza avere con sé la patente (avendola però conseguita) o non pagare nei termini il bollo dell’auto.

Segnale di riferimento: SOSPENSIONE DELLA PATENTE

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