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FASCE ORARIE DEI GIORNI FESTIVI

Limita la validità del segnale di prescrizione (divieto o obbligo) sotto cui è posto ai soli giorni festivi (non solo le domeniche, ma tutti i giorni scritti in rosso sul calendario) e alla fascia oraria indicata (nelle figure dalle 8.00 alle 20.00). Ad esempio, posto sotto il segnale PERCORSO PEDONALE consente il transito nei giorni festivi e nella fascia oraria indicata ai soli pedoni (ma non indica l’orario di una zona a traffico limitato); sotto il segnale PISTA CICLABILE indica che nei giorni festivi dalle ore 8.00 alle ore 20.00 possono transitare solo i ciclisti; sotto il segnale DIVIETO DI SOSTA (come in questo caso) o sotto il DIVIETO DI TRANSITO indica che la sosta o il transito sono vietati solo nei giorni festivi e nella fascia oraria indicata. È sbagliato dire che, se posto sotto il segnale DIVIETO DI TRANSITO AI MOTOCICLI consente il transito dei motocicli la domenica dalle ore 8.00 alle ore 20.00 (il segnale indica il periodo di validità del divieto) o che se posto sotto il segnale PARCHEGGIO indica che si può parcheggiare tutti i giorni nella fascia oraria indicata. La croce non ha significato religioso e non riguarda l’apertura di chiese o di cimiteri.

Segnale di riferimento: FASCE ORARIE DEI GIORNI FESTIVI

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